Per fare un quadro completo delle leggi che in qualche modo interessano il naturismo, come filosofia e come pratica di vita, dobbiamo ragionare facendo riferimento ai contesti. In Italia non esiste una legge specifica, ma sia il naturismo che il nudismo non sono espressamente vietati dalla legge.
Questo ci permette di ragionare su tre livelli:
- il contesto privato
- il contesto associativo
- il contesto pubblico
Ognuno di questi tre contesti ha leggi diverse alle quali il naturismo può attingere, e ad eccezione fatta del contesto pubblico, dove c'è ancora qualcosa da fare, nei primi due casi il naturismo ed il nudismo sono assolutamente riconosciuti e tutelati.
CONTESTO PRIVATO.
Nel caso di una proprietà privata, come la propria abitazione o un campeggio, un villaggio turistico, un centro culturale o un terreno privato delimitato, per fare degli esempi, il nudismo e il Naturismo è tutelato, indirettamente, dalle stesse leggi che riconoscono la proprietà privata come un diritto del cittadino. Nel caso di strutture turistiche, assolti gli obblighi di legge relativi alla loro specifica attività ricettiva, quindi in parole povere quelli relativi alle leggi statali e regionali sul turismo, la 626, le leggi sanitarie, nonché le autorizzazioni comunali, possono operare da strutture tessili o naturiste, semplicemente inserendo il naturismo nel proprio regolamento interno. Questo vale persino per gli stabilimenti balneari, che a seguito della concessione demaniale ad un gestore, sono equiparati a luoghi di proprietà privata. Lo dimostra il modulo di comunicazione che i bagni a mare devono fare alla regione toscana ogni anno per indicare i servizi e gli orari: ebbene nel prestampato della regione tra i servizi possibili è inserito il naturismo.
CONTESTO ASSOCIATIVO.
Per il Naturismo all'interno del contesto associativo, nel dicembre del 2000, è stata finalmente approvata una legge che lo riconosce e lo tutela, al pari di tutte le altre filosofie e pratiche di vita. La legge 383/2000 infatti riconosce tutte quelle pratiche, attività e filosofie, che sono attuate da un individuo, come supporto alla propria ricerca etica , interiore e spirituale, quando questa è concretizzata in forma associativa. L'art. 1 della legge 383/2000 recita infatti che "La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale". Quindi questa legge fa molto di più di qualsiasi altra legge sull’associazionismo in generale, perché non regolamenta solo l’associazionismo in se, ma ne riconosce gli aspetti ideologici e filosofici come libera espressione originale di qualsiasi pensiero. L'Articolo 2 precisa: "Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati." Non ci vuole un giurista per comprendere che il naturismo associativo senza scopo di lucro e con finalità di promozione sociale della filosofia naturista ha finalmente la sua legge. Questa legge inoltre offre una serie piuttosto ampia di vantaggi e di tutele, di vario genere, che spaziano da quelle fiscali a possibili finanziamenti di enti pubblici. Inoltre riconosce le associazioni naturiste che vi aderiscono e attraverso la tutela del ministero della politiche sociali gli attribuisce pari dignità.
CONTESTO PUBBLICO.
Per quanto riguarda la pratica della nudità sociale, (istanza imprescindibile dal naturismo) ci dobbiamo affidare ad una analisi più approfondita della giurisprudenza fino ad oggi prodotta. Questo perché come spesso capita, in assenza di una capacità legislativa dell'ente dello stato che dovrebbe esprimere il potere legislativo, il potere giudiziario supplisce con atti pubblici, che vanno a formare un riferimento normativo. Nel caso del naturismo abbiamo due sentenze della Corte di Cassazione promulgate nel 2000 ed alcune altre sentenze che esponiamo di seguito, per chi desidera approfondire. In sintesi però siamo in grado di dire cosa è legale e cosa no, riferendoci alle seguenti frasi comprese nelle suddette sentenze:
- "Appare evidente che non può considerarsi indecente la nudità integrale di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata".
- "La nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente inserita".
- "(omiss.) …o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista)".
In definitiva la nudità naturista è legale in tutti quei luoghi pubblici dove esiste il carattere di abitualità di frequentazione da parte di nudisti e naturisti. Questo indipendentemente dagli anni di tale frequentazione, anche se, ovviamente, se è possibile dimostrare una "tradizione" di lunga data è meglio. Questo ci permette quindi di vivere il nostro nudo-naturismo tranquillamente se frequentiamo luoghi pubblici, come spiagge su fiumi, su laghi o sul mare dove da tempo i naturisti si ritrovano. Assonatura sta recensendo in un unico elenco nazionale questi luoghi. Puoi trovare i Presidi Slow Nature insieme a tutti i luoghi frequentati da naturisti alla pagina "Dove?".
CODICE PENALE.
Precisando ancora una volta che, ne nel codice penale, ne in nessuna legge dello stato italiano, c'è un qualsiasi tipo di divieto riguardante il naturismo e che nemmeno il nudismo è espressamente vietato, per completezza d'informazione, diciamo che alcuni articoli del Codice Penale che fanno riferimento ad atti che possono ledere la pubblica decenza o essere considerati osceni dal comune senso del pudore, possono essere contestati (anche se come avete letto, con poca efficacia) ai naturisti, quando stanno nudi in un luogo pubblico.
LEGGI REGIONALI GIA' IN VIGORE
LEGGE REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA
Il 26 Luglio 2006, ad opera dell'A.N.E.R. , associazione federata alla CO.NA.IT. , è stata approvata in Emilia Romagna la prima legge italiana sul turismo naturista. Puoi leggere il testo e i dettagli sul sito della Confederazione Naturista Italiana : www.conait.org
LEGGE REGIONALE dell'ABRUZZO
Il 7 Agosto 2013, ad opera dell'A.N.AB. Associazione Naturista Abruzzese, è stata approvata in Abruzzo la seconda legge italiana sul turismo naturista. Puoi leggere il testo e i dettagli sul sito della Confederazione Naturista Italiana : www.conait.org
LEGGE REGIONALE del VENETO
Il Veneto è la terza Regione ad Approvare una Legge Regionale sul Turismo Naturista. Lo fà con la Legge n. 7 del 7 Febbraio 2014.
LEGGE REGIONALE del PIEMONTE
Presentata per la prima volta il 20 Marzo 2007 la PDL 428 Regione Piemonte su "Vaorizzazione del Turismo Naturista" dal Consigliere Regionale DS Marco Travaglini, (vedi comunicato stampa e testo della PDL sul sito della CO.NA.IT. - www.conait.org), pur superando l’iter in ogni commissione non ha mai raggiunto l’aula in quanto il Presidente del Consiglio Regionale non l’ha mai calendarizzata in discussione. E’ decaduta con il termine naturale della legislatura. Nel 2013 e nel 2014, AssoNatura e movimento 5 stelle, in alcuni incontri hanno lavorato alla rielaborazione del testo e alla sua ripresentazione nella nuova legislatura, dopo l'implosione con tonfo del Governo Cota. Il 15 Settembre 2015, finalmente, il Consiglio Regionale Piemontese approva la legge con 32 sí, 1 no e 5 astenuti.
PROPOSTE DI LEGGE (PDL) CHE INTERESSANO IL NATURISMO
PROPOSTA di LEGGE REGIONALE LOMBARDIA
Mutuando la PDL Piemontese anche in Lombardia il M5S sta procedendo per far approvare una legge regionale.
PROPOSTA di LEGGE REGIONALE LAZIO
Esiste anche una proposta di legge analoga già presentata al Consiglio Regionale della Regione Lazio.
PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE
Infine c'è da dire che esistono almeno due proposte di legge sul naturismo, che giacciono in commissione affari sociali ormai da anni e anni. La prima è' un proposta di legge elaborata da alcune associazioni naturiste insieme ad alcuni parlamentari, che se ne sono poi fatti promotori. Tale proposta non è per niente condivisa da Assonatura dato che si tratta dell'ennesimo pasticcio all'italiana. Assonatura chiede che sia ritirata al più presto. Il 28 Luglio 2004 è stata formulata e presentata in parlamento da Franco Grillini (DS) una nuova proposta di legge, che in pratica, all'art. 2 recepisce le sentenze della corte di cassazione del 2000. E' quindi migliorata rispetto alla vecchia proposta; purtroppo permane all'art. 3 una formulazione errata e pericolosa per il turismo naturista in particolare, che tra l’altro non è materia legislativa dello Stato essendo passata alle Regioni. Abbiamo avanzato la proposta di modificare l'art. 3 come segue: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri secondo cui i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche (eliminato: o private) da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e gestire le relative strutture. I proprietari o i gestori di aree turistico-ricettive destinate alla pratica del naturismo devono inviare all'amministrazione comunale competente semplice comunicazione informativa scritta secondo la normativa Regionale della propria regione di residenza o ai sensi della Legge Regionale sul Turismo Naturista, ove esistente."
Alla luce del quadro normativo riferibile al Naturismo, Assonatura ritiene che una legge nazionale specifica non sia indispensabile. Questo non esclude però la possibilità di attuare un ampio tavolo di confronto su questo tema, tra tutte le associazioni e tutti i naturisti che desiderano contribuire all'eventuale formulazione di una nuova proposta. Purché questo sia concretamente finalizzato a stendere un testo di legge serio e ben fatto, focalizzato sul riconoscimento e la tutela del naturismo come filosofia di vita e diritto del cittadino. Una legge che delimita le aree o che regolamenta il turismo naturista infatti servirebbe solo a ridurre drasticamente la sua pratica in luoghi pubblici e a rendere il turismo naturista "diverso" dal turismo tessile; il chiaro scopo di una siffatta legge è quello di rendere il naturismo monopolio di pochi speculatori. La strada più sensata è però un'altra: essendo il contesto pubblico l'unico ad essere ancora troppo complicato e macchinoso da tutelare, è necessario lavorare per agire nelle dovute sedi, affinché si ottenga l'esclusione specifica della nudità naturista dal rischio che questa venga ancora ricondotta all'Art. 726 del C.P.; in modo cosi da evitare per certo la possibile denuncia e il possibile procedimento, benché sia ormai acquisito l'esito di assoluzione. Risolto questo ultimo nodo una legge specifica sul naturismo sarà totalmente inutile. Senza contare che una ulteriore depenalizzazione del 726 c.p. ci porterebbe ad una situazione analoga a quella della Spagna dove il nudo naturista è possibile in qualsiasi luogo pubblico balneare o di vacanza, se non espressamente vietato da cartelli